Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 1o aprile 1999, n. 91, recante decisioni dei conviventi in materia di salute e in caso di morte).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 1o aprile 1999, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Decisioni dei conviventi in materia di salute e in caso di morte). - 1. Ciascun convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, può designare l'altro convivente quale suo rappresentante:

          a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute;

          b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

      2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni che lo sottoscrivono».

 

Pag. 8